Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 nov 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994.
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