Convenzione›Parte III
Art. XXII
22 / 26Durata, proroga e fine della convenzione
In vigore dal 25 nov 1997
Articolo XXII
Durata, proroga e fine della convenzione
1. Salvo che non sia prorogata in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo o che non vi sia posto fine anticipatamente in applicazione del pararafo 4, la presente convenzione resterà in vigore sino al 30 giugno 1998 incluso, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino a tale data inclusa.
2. Il comitato potrà prorogare la presente convenzione oltre il 30 giugno 1998 per periodi successivi non superiori a due anni ciascuno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 o una nuova convenzione sul commercio dei cereali sostitutiva di quest'ultima resti in vigore sino alla fine del periodo di proroga.
3. Se la presente convenzione verrà prorogata in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, i contributi annui dei membri di cui all'articolo III, paragrafo 4, potranno essere sottoposti a revisione da parte dei membri prima dell'entrata in vigore di ciascuna proroga. Gli oblighi individuali, nella loro forma così riveduta, rimarranno invariati per l'intera durata di ciascuna proroga.
4. Se verrà posto fine alla presente convenzione, il comitato continuerà ad esistere per il tempo indispensabile per procedere alla sua liquidazione ed eserciterà i poteri e le funzioni all'uopo necessari.
Storico versioni
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