Art. VI · Equivalenti in grano
ConvenzioneParte II

Art. VI

6 / 26

Equivalenti in grano

In vigore dal 25 nov 1997
Articolo VI Equivalenti in grano 1. Ai fini della presente convenzione tutti i contributi di cui all'articolo III dovranno essere valutati in termini di equivalente grano. In sede di valutazione si dovrà tener conto, se del caso, del tenore di grano dei prodotti cerealicoli e del valore commerciale del contributo rispetto al grano. 2. I contributi in riso dovranno essere valutati in termini di equivalente grano, in base al rapporto tra i prezzi internazionali all'esportazione per il riso e il grano. Il comitato dovrà stabilire, nel regolamento interno, le modalità per determinare annualmente l'equivalente in grano del riso. 3. I contributi in denaro di cui alla lettera b) dell'articolo IV dovranno essere valutati ai prezzi praticati per il grano sul mercato internazionale. Il comitato stabilirà, nel regolamento interno, le modalità per il rilevamento annuo del "prezzo praticato sul mercato internazionale". 4. Il comitato stabilisce, nel regolamento interno, le modalità per determinare l'equivalente in grano dei contributi forniti in forma diversa da grano, riso o contributo in denaro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-11-10;402#art-c-vi