Art. 1 · LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

Art. 1

LEGGE 29 ottobre 1997, n. 374

In vigore dal 9 ott 2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: F i n a l i t à 1. È vietato l'uso a qualsiasi titolo di ogni tipo di mina antipersona, fatto salvo l'utilizzo, a fini esclusivi di addestramento per operazioni di sminamento e di ricerca di nuove tecnologie a scopo di sminamento e di distruzione delle mine, del quantitativo previsto dall', comma 1. 2. Sono vietate la ricerca tecnologica, la fabbricazione, la vendita, la cessione a qualsiasi titolo, l'esportazione, l'importazione, la detenzione delle mine antipersona di qualunque natura o composizione, o di parti di esse. 3. Sono vietate l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, dei diritti di brevetto per la fabbricazione, in Italia o all'estero, direttamente o indirettamente, delle mine antipersona o di parti di esse, e l'utilizzazione e la cessione, a qualsiasi titolo, di tecnologie idonee alla fabbricazione di mine antipersona o di parti di esse. 3-bis. 1 divieti di cui alla presente legge non si applicano alle attrezzature per la rimozione delle mine ed alle informazioni tecnologiche connesse a scopi umanitari, nonchè all'importazione di mine antipersona funzionale esclusivamente alla distruzione delle mine stesse.
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