Art. 7 · Tariffe
Accordo

Art. 7

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Tariffe

In vigore dal 5 nov 1997
Tariffe Con il termine "tariffa" si intende: (a) l'importo che la linea aerea ha fissato o fisserà per il trasporto di passeggeri e bagagli, merci (esclusa la posta) sui servizi aerei e gli oneri e le condizioni per i servizi ausiliari a detto trasporto; e (b) ogni altro importo calcolato utilizzando altre tariffe, aggiunte per settori internazionali e per i settori nazionali che facciano parte del trasporto internazionale; e comprende (c) le condizioni che regolano la disponibilità o l'applicabilità di detto importo, ivi compresi i benefici ad esso connessi; e/o (d) la commissione corrisposta da una linea aerea ad un agente in relazione ai biglietti venduti o alle rotte completate da quell'agente per il trasporto su servizi aerei. Le tariffe che le linee aeree designate dalle Parti contraenti praticheranno per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovranno essere quelle approvate dalle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e dovranno essere stabilite in misura ragionevole, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi del caso, ivi compresi i seguenti criteri: il costo di gestione dei servizi concordati, gli interessi degli utenti, le commissioni, un ragionevole profitto e le tariffe delle altre linee aerea che operano su tutta o parte della stessa rotta. Le tariffe di cui al comma del presente Articolo possono essere concordate dalle linee aeree designate dalle Parti contraenti che richiedono l'approvazione delle stesse, le quali possono consultare altre linee aeree che operano su tutta o parte della stessa rotta, prima di proporre dette tariffe. Tuttavia, ad una linea aerea designata non verrà impedito di proporre le tariffe, ed alle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti di approvarle, qualora detta linea aerea non abbia ottenuto il consenso su detta tariffa da parte dell'altra linea aerea designata, ovvero in quanto nessuna altra linea aerea designata opera sulla stessa rotta. Con i riferimenti nel presente comma ed in quello precedente alla "stessa rotta" si intende la rotta gestita, non quella specificata. Qualsiasi tariffa proposta per il trasporto fra Hong Kong e l'Italia dovrà essere presentata alle Autorità aeronautiche delle Parti Contraenti da parte della linea o delle linee aeree che richiedono l'approvazione in forma tale che le Autorità aeronautiche possano richiedere, separatamente, di essere informate dei dati di cui al comma del presente Articolo. Dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla data effettiva proposta (o entro un periodo più breve che le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare). La tariffa proposta sarà considerata presentata alle Autorità aeronautiche di una Parte contraente alla data in cui essa è ricevuta da queste ultime. Le tariffe proposte possono essere approvate dalle Autorità aeronautiche di una Parte contraente in qualsiasi momento e, purchè siano state presentate in conformità al comma 4 del presente Articolo, verranno ritenute approvate dalle Autorità aeronautiche di quella Parte contraente a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione (o entro un periodo più breve che le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti potranno concordare), le Autorità aeronautiche di una Parte contraente abbiano inviato alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte una notifica scritta di non accordo sulla tariffa proposta. Qualora la notifica di non accordo sia fornita in conformità alle disposizioni del comma del presente Articolo, le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti potranno definire la tariffa di concerto. A tal fine, una Parte contraente può, entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di non accordo, richiedere consultazioni fra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti che dovranno tenersi entro trenta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente riceve detta richiesta per iscritto. Qualora la tariffa non sia stata approvata dalle Autorità aeronautiche di una Parte contraente in conformità al comma del presente Articolo, e qualora le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti non abbiamo potuto determinare di concerto la tariffa in conformità al comma del presente Articolo, la controversia verrà composta in conformità alle disposizioni dell' del presente Accordo. In attesa dell'approvazione della tariffa proposta dalle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti, la linea o le linee aeree designate che richiedono detta approvazione possono impegnarsi in attività di commercializzazione, pubblicità e vendita della tariffa, purchè (a) detta commercializzazione, pubblicità e vendita: (i) dovrà essere per il trasporto che inizia alla data o dopo la data proposta di vigore della tariffa; e (ii) non siano intraprese prima della data di presentazione della tariffa; (b) sia messo in chiaro che la tariffa viene commercializzata, pubblicizzata e venduta sulla base di detta approvazione; e (c) dette attività di commercializzazione, pubblicità e vendita verranno interrotte qualora sia data notifica di non accordo sulla tariffa. Ai sensi del comma del presente Articolo, la tariffa stabilita in conformità alle disposizioni del presente Articolo resterà in vigore, a meno che la linea, o linee aeree che la applicano non la revochino con l'approvazione delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti, finché non sia stata stabilita una tariffa sostitutiva. Se non con l'accordo delle Autorità aeronautiche di entrambe le Parti contraenti e per il periodo da loro convenuto, la validità della tariffa non dovrà essere prolungata in virtù del del presento Articolo: (a) qualora la tariffa abbia una scadenza, per più di dodici mesi da quella data; (b) qualora la tariffa non abbia una scadenza, per più di 12 mesi dalla data in cui la linea aerea designata di una Parte contraente ha presentato la tariffa sostitutiva alle Autorità aeronautiche delle Parti contraenti. (a) Le tariffe praticate dalla linea aerea designata da Hong Kong per il trasporto fra l'Italia ed un altro stato dovranno essere soggette all'approvazione da parte delle Autorità aeronautiche italiane e, se necessario, dell'altro stato. Le tariffe praticate dalla linea aerea designata italiana per il trasporto fra Hong Kong ed uno stato diverso dall'Italia dovranno essere soggette all'approvazione delle Autorità aeronautiche di Hong Kong e, se necessario, dell'altro stato. (b) La tariffa proposta per detto trasporto dovrà essere presentata dalla linea aerea designata da una Parte contraente che richiede l'approvazione di detta tariffa alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte. Dovrà essere presentata in forma tale che le Autorità aeronautiche possano richiedere di essere informate dei dati di cui al comma del presente Articolo ed almeno 60 giorni prima della data operativa proposta (o in un periodo più breve che potrà essere concordato). La tariffa proposta dovrà essere considerata come presentata alla data in cui è stata ricevuta dalle Autorità aeronautiche. (c) Detta tariffa può essere approvata in qualsiasi momento dalle Autorità aeronautiche della Parte contraente alle quali è stata presentata e verrà considerata approvata da esse a meno che, entro trenta giorni dalla data di presentazione, esse abbiano fornito alla linea aerea designata che richiede l'approvazione di detta tariffa una notifica scritta di non accordo. (d) Le Autorità aeronautiche di una Parte contraente possono revocare l'approvazione di detta tariffa approvata o che si ritiene approveranno fornendo un preavviso di 120 giorni alla linea aerea designata che pratica detta tariffa purchè vengano fornite motivazioni della notifica di revoca dell'approvazione. Detta linea aerea dovrà cessare di praticare detta tariffa alla fine di quel periodo. Nonostante le disposizioni dei commi e (c) del presente Articolo, le Autorità aeronautiche di una Parte contraente non dovranno non approvare la tariffa proposta loro presentata da una linea aerea designata che corrisponda (a livello di prezzo, condizioni e data di scadenza, ma non necessariamente di rotta utilizzata) alla tariffa imposta da una linea aerea di quella Parte contraente per servizi paragonabili fra gli stessi punti o che sia più restrittiva o alta di quella tariffa.
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