Accordo
Art. 18
18 / 20Cessazione
In vigore dal 5 nov 1997
Cessazione
Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto all'altra di aver deciso di denunciare il presente Accordo.
Il presente Accordo dovrà cessare a mezzanotte (nel luogo in cui viene ricevuta la notifica) immediatamente prima della scadenza del primo anno dalla data di ricevimento di detto preavviso inviato dall'altra Parte, a meno che detto preavviso non venga ritirato di comune accordo prima della fine di questo periodo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-18