Art. 15 · Consultazioni
Accordo

Art. 15

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Consultazioni

In vigore dal 5 nov 1997
Consultazioni Una Parte contraente può in qualsiasi momento richiedere consultazioni sull'attuazione, interpretazione, applicazione o modifica del presente Accordo. Dette consultazioni, che potranno aver luogo fra le Autorità aeronautiche delle Parti contraenti, dovranno iniziare entro 60 giorni dalla data in cui l'altra Parte riceve detta richiesta per iscritto, salvo quanto diversamente concordato fra le Parti contraenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-15