Art. 12 · Uffici di rappresentanza e vendita della linea aerea
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Art. 12

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Uffici di rappresentanza e vendita della linea aerea

In vigore dal 5 nov 1997
Uffici di rappresentanza e vendita della linea aerea La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avrà il diritto, in base alle leggi, ai regolamenti e alle direttive amministrative emanate in conformità alla legislazione dell'altra Parte in materia di ingresso, residenza ed impiego, di introdurre e mantenere nel territorio di quest'ultima tutto il personale manageriale, amministrativo, commerciale, tecnico, operativo e specializzato necessario a soddisfare le esigenze della linea aerea designata. La linea aerea designata di ciascuna Parte contraente avrà il diritto di svolgere attività di vendita di servizi di trasporto aereo, ivi compresi i servizi supplementari resi, sulle rotte specificate e su tutti gli altri servizi della sua rete e sulle reti delle altre linee aeree, nel territorio dell'altra Parte contraente, sia direttamente che tramite rappresentanti. La linea aerea designata da ciascuna Parte contraente avrà il diritto di vendere detti servizi, e gli utenti saranno liberi di acquistarli, in valuta locale o in qualsiasi altra valuta liberamente convertibile.
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