Art. 11 · Conversione e rimessa di redditi
Accordo

Art. 11

11 / 20

Conversione e rimessa di redditi

In vigore dal 5 nov 1997
Conversione e rimessa di redditi La linea aerea designata da Hong Kong avrà diritto di convertire e rimettere all'estero dall'Italia, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale e la linea aerea designata dalla Repubblica Italiana avrà diritto di convertire e rimettere all'estero da Hong Kong, su richiesta, i redditi locali eccedenti gli importi corrisposti a livello locale, su base di reciprocità. La conversione e la rimessa di detti redditi dovrà essere consentita senza restrizioni al tasso di cambio applicabile alle transazioni correnti in vigore al momento in cui detti redditi vengono presentati per la conversione o la rimessa e dovranno essere soggetti soltanto agli oneri normalmente imposti dalle banche per l'effettuazione di detta conversione o rimessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-11