Accordo
Art. 10
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In vigore dal 5 nov 1997
Statistiche
Le Autorità aeronautiche di ciascuna Parte contraente dovranno fornire alle Autorità aeronautiche dell'altra statistiche periodiche o di altro tipo relative al traffico sui servizi concordati proveniente da e diretto al territorio dell'altra Parte. Dette statistiche, in particolare, dovranno mostrare i punti di imbarco e sbarca di detto traffico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;378#art-a-10