Art. 10 · DIVIDENDI
Convenzione

Art. 10

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DIVIDENDI

In vigore dal 31 ott 1997
DIVIDENDI 1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato Contraente sono imponibili in detto altro Stato. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere: a. il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se il beneficiario è una società (diversa da una società di persone) che possiede almeno il 25% del capitale della società che distribuisce i dividendi. b. il 15% dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi. Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Un residente di Israele che riceve i dividendi pagati da una società residente dell'Italia ha diritto ad un rimborso dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" afferente tali dividendi, se dovuta da detta società, previa deduzione dell'imposta prevista al paragrafo 2. Il rimborso deve essere richiesto, nei termini stabiliti dalla legislazione italiana, per il tramite della stessa società, che in tal caso agisce a suo nome e per conto di detto residente di Israele. Tale disposizione si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa Convenzione. La società distributrice può pagare l'ammontare suddetto ad un residente di Israele al momento del pagamento dei dividendi a lui spettanti e detrarre lo stesso ammontare dell'imposta da essa dovuta nella prima dichiarazione dei redditi successiva a detto pagamento. Il pagamento dell'ammontare corrispondente alla "maggiorazione di conguaglio" spetta ad un residente di Israele a condizione che egli sia il beneficiario effettivo dei dividendi alla data della delibera di distribuzione dei dividendi stessi e, nei casi previsti al paragrafo 2 (a), che egli detenga le azioni per un periodo di dodici mesi precedenti detta data. Nel caso di una successiva rettifica del reddito imponibile della società distributrice in una misura più elevata o nel caso di una ripresa a tassazione di riserve o di altri fondi, la riduzione dell'imposta dovuta dalla società per il periodo fiscale nel quale la rettifica è divenuta definitiva è limitata alla parte dell'imposta relativa ai dividendi assoggettati alla "maggiorazione di conguaglio" ed effettivamente versata all'Erario. 4. Le autorità competenti degli Stati contraenti regoleranno di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 2 e 3. 5. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regine fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui è residente la società distributrice. 6. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato Contraente, eserciti nell'altro Stato Contraente, di cui è residente la società che paga i dividendi, sia un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato Contraente secondo la propria legislazione. 7. Qualora una società residente di uno Stato Contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato Contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;371#art-c-10