Art. 30 · DENUNCIA
Convenzione

Art. 30

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DENUNCIA

In vigore dal 31 ott 1997
DENUNCIA 1. La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati Contraenti. Ciascuno Stato Contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica non prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, notificandone la cessazione almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare. In questo caso, la Convenzione cesserà di avere effetto: (a) con riferimento alle imposte prelevate alla fonte per le somme realizzate il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia; (b) con riferimento ad altre imposte su reddito o patrimonio, sulle imposte applicabili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui è stata notificata la denuncia. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTA a Roma, il 9 aprile 1996, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, russa e inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione dei testi in italiano e russo, il testo inglese verrà considerato quello valido. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica italiana Federazione russa Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-30