Art. 20 · PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI
Convenzione

Art. 20

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PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI

In vigore dal 31 ott 1997
PROFESSORI, INSEGNANTI E RICERCATORI Un professore, un insegnante, o un ricercatore il quale soggiorni temporaneamente in uno Stato Contraente allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro analogo istituto il quale è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell'altro Stato Contraente, è esente da imposta nel detto primo Stato Contraente limitatamente alle remunerazioni derivanti dall'attività di insegnamento o di ricerca per un periodo non superiore a due anni.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;370#art-c-20