Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 ott 1997
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 6.646 milioni per l'anno 1997 ed in lire 5.686 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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