Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 ott 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1994 sulla gomma naturale, con annessi, fatto a Ginevra il 17 febbraio 1995.
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