Accordo
Art. 9
9 / 68Cooperazione con altri organismi
In vigore dal 28 ott 1997
Cooperazione con altri organismi
1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonché con gli altri organismi intergovernativi se del caso.
Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-9