Art. 9 · Cooperazione con altri organismi
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Art. 9

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Cooperazione con altri organismi

In vigore dal 28 ott 1997
Cooperazione con altri organismi 1. Il Consiglio può prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione o di cooperazione con le Nazioni Unite ed i suoi organi e istituti specializzati, nonché con gli altri organismi intergovernativi se del caso. Il Consiglio può anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-9