Accordo
Art. 8
8 / 68Delega dei poteri
In vigore dal 28 ott 1997
Delega dei poteri
1. Il Consiglio può, con voto speciale, delegare ad ogni comitato istituito a norma dell', la facolta di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformità con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciile da parte del Consiglio. Nonostante la delega il Consiglio può in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delega.o ad uno dei suoi comitati.
2. Il Consiglio può, con voto speciale, revocare qualsiasi potere delegato ad un comitato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-8