Art. 65 · Esclusione
Accordo

Art. 65

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Esclusione

In vigore dal 28 ott 1997
Esclusione Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente il funzionamento del presente Accordo, può con voto speciale escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-65