Art. 64 · Recesso
Accordo

Art. 64

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Recesso

In vigore dal 28 ott 1997
Recesso 1. Un membro può recedere dal presente accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, informandone il depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Un anno dopo che il depositario abbia ricevuto la sua notifica, il membro cessa di essere parte contraente del presente Accordo.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-64