Art. 52 · Esenzione dagli obblighi
Accordo

Art. 52

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Esenzione dagli obblighi

In vigore dal 28 ott 1997
Esenzione dagli obblighi 1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio, con voto speciale, può esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo. 2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-52