Accordo
Art. 51
51 / 68Provvedimenti differenziali e riparatori
In vigore dal 28 ott 1997
Provvedimenti differenziali e riparatori
1. I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilità di adottare detti provvedimenti in conformità dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni unite per il commercio e lo sviluppo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-51