Art. 46 · Valutazione annuale, stime e studi
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Art. 46

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Valutazione annuale, stime e studi

In vigore dal 28 ott 1997
Valutazione annuale, stime e studi 1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate. 2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale secondo gli specifici tipi e gradi per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate. 3. Il Consiglio provvede (oppure prende le necessarie disposizioni in materia) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale nonché sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-46