Art. 21 · Contabilità finanziaria
Accordo

Art. 21

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Contabilità finanziaria

In vigore dal 28 ott 1997
Contabilità finanziaria 1. Per il funzionamento e la gestione del presente Accordo vengono istituiti due bilanci: a) Il bilancio della scorta stabilizzatrice; b) Il bilancio amministrativo. 2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento ed alla gestione della scorta stabilizzatrice: i contributi versati da membri a norma dell', i ricavi delle vendite di scorte che formano la scorta stabilizzatrice o spese per acquisti di tali scorte; gli interessi sui depositi del bilancio della scorta stabilizzatrice; i costi relativi alle commissioni di acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto ed imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e le spese assicurative. Tuttavia il Consiglio può, con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice. 3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento del presente accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali altre spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri valutati in conformità all'. 4. L'Organizzazione non è responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori inviati presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'.
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