Art. 20 · Privilegi ed immunità
Accordo

Art. 20

20 / 68

Privilegi ed immunità

In vigore dal 28 ott 1997
Privilegi ed immunità 1. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni del paragrafo 4 dell', dispone della capacità di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonché di stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione, del direttore esecutivo, del vicedirettore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice, del restante personale e degli esperti, nonché delle delegazioni dei membri, continuano ad essere regolati dall'Accordo di sede tra il governo ospite e l'Organizzazione firmato il 10 giugno 1987, a cui possono essere apportate le modifiche idonee a garantire il buon funzionamento del presente accordo. 3. Se la sede dell'Organizzazione è trasferita in un altro paese membro dell'Organizzazione, il governo di quest'ultimo provvederà a concludere al più presto un accordo di sede con l'Organizzazione/soggetto all'approvazione del Consiglio. 4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione chiede al governo ospite di esonerare da ogni imposizione fiscale, entro i limiti della sua legislazione, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al proprio personale nonché gli averi, redditi ed altri beni dell'Organizzazione. 5. L'Organizzazione può inoltre concludere, con uno o più altri governi, degli accordi che saranno soggetti all'approvazione del Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunità se del caso necessarie per la buona applicazione del presente accordo. 6. L'accordo di sede è indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia alle sequenti condizioni: a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione; b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal territorio del governo ospite; oppure c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-20