Accordo
Art. 16
16 / 68Quorum
In vigore dal 28 ott 1997
Quorum
1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio è determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che i membri presenti detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformità del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno e nei giorni successivi, il quroum e costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformità del paragrafo 2 dell' è considerato presente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-16