Accordo
Art. 13
13 / 68Sessioni
In vigore dal 28 ott 1997
Sessioni
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre.
2. Oltre alle sessioni in circostanze espressamente stabilite nel presente Accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
a) il presidente del Consiglio;
b) il direttore esecutivo;
c) la maggioranza dei membri esportatori;
d) la maggioranza dei membri importatori;
e) uno o più membri esportatori che dispongano di almeno 200
voti, oppure
f) uno o più membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.
3. Le sessioni vengono tenute nella sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti.
Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, detto membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un preavviso di almeno 30 giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci giorni di anticipo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-10-09;359#art-a-13