Art. 2
LEGGE 8 ottobre 1997, n. 352
In vigore dal 10 ago 1999
(Programmazione delle attività culturali)
1.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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2.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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3.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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4.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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5.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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6.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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7.
COMMA ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1999, N. 237
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8. Le somme erogate da soggetti pubblici e privati in favore dello Stato a titolo di partecipazione alla realizzazione di attività culturali o di interventi sul patrimonio culturale affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e sono assegnate alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per il trasferimento agli organi del medesimo Ministero che realizzano le attività o gli interventi, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Il funzionario incaricato della gestione dei predetti fondi presenta annualmente il rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa. I predetti documenti sono resi pubblici e portati a conoscenza di tutti i soggetti che hanno partecipato o concorso finanziariamente alle iniziative culturali promosse
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