Art. 10 · LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

Art. 10

LEGGE 8 ottobre 1997, n. 344

In vigore dal 14 ott 1997
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 ottobre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri RONCHI, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: FLICK __________
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