Art. 4 · Obiettivi
AccordoTitolo III

Art. 4

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Obiettivi

In vigore dal 17 ott 1997
Obiettivi Le Parti si impegnano ad intensificare le loro relazioni per favorire lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali, prepararne la liberalizzazione progressiva e reciproca e creare condizioni propizie all'istituzione, in futuro, di un'associazione politica ed economica, che rispetti le norme dell'OMC e che tenga conto del carattere sensibile di alcuni prodotti.
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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351#art-a-4