Convenzione
Art. 28
28 / 30RIMBORSI
In vigore dal 19 set 1997
RIMBORSI
1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente o dello Stato di cui egli è residente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione.
2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate da un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente è residente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto all'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, in conformità delle disposizioni dell' della presente Convenzione, le modalità di applicazione del presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-28