Art. 21 · STUDENTI
Convenzione

Art. 21

21 / 30

STUDENTI

In vigore dal 19 set 1997
STUDENTI 1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istituzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-21