Convenzione
Art. 21
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In vigore dal 19 set 1997
STUDENTI
1. Le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna nel primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detto Stato.
2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le somme che uno studente o un apprendista il quale è, o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato contraente unicamente ai fini di istituzione o di formazione, riceve in corrispettivo per prestazioni temporanee rese in detto altro Stato contraente, non sono imponibili in questo altro Stato, a condizione che tali prestazioni siano collegate alla sua istruzione o formazione e che le remunerazioni per tali prestazioni, siano necessarie per integrare le risorse destinate al proprio mantenimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-21