Convenzione
Art. 17
17 / 30ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 19 set 1997
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui sono svolte le prestazioni dell'artista o dello sportivo.
3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, i redditi derivanti dalle attività di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, esercitate nell'ambito di un programma di scambi culturali o sportivi concordato da entrambi gli Stati contraenti, sono esenti da imposta nello Stato contraente nel quale dette attività sono svolte.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;309#art-c-17