Art. 8
ConvenzioneSez. II

Art. 8

8 / 32
In vigore dal 16 set 1997
Le Parti s'impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza nazionale il diritto di manifestare la sua religione o le sue convinzioni, nonché il diritto di creare istituzioni religiose, organizzazioni ed associazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;302#art-c-8