Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lettonia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Riga il 3 aprile 1996. 35 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Accordo
Art. 1 ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LETTONI Art. 2 In accordo con quanto disposto dalla normativa in vigore per l'ingresso e il soggiorno del Art. 3 1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viagg Art. 4 I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità compete Art. 5 1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autoriz Art. 6 Le imprese non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altr Art. 7 1. Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasp Art. 8 1. Per servizio a navetta si intende, agli effetti del presente Accordo, il servizio organ Art. 9 1. Per effettuare il servizio a navetta, di cui al precedente art. 8, è necessario ottener Art. 10 Agli effetti del presente accordo, è considerato servizio occasionale il trasporto di viag Art. 11 1. I servizi previsti alle lettere 1) e 2) del precedente articolo 10 del presente Accordo Art. 12 1. Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del pres Art. 13 1. L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti contraenti che effettua il Art. 14 1. Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei m Art. 15 1. L'autorizzazione, valida per l'andata e il ritorno, non è cedibile e dà diritto all'imp Art. 16 1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte contraente carichi di merce da Art. 17 1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli, Art. 18 Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per Art. 19 1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il traspor Art. 20 1. I trasportatori delle due Parti contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valut Art. 21 1. Ciascuna parte contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricol Art. 22 1. Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporan Art. 23 Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni Art. 24 1. I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneam Art. 25 1. La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione de Art. 26 Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di v Art. 27 1. Tutte le questioni concernenti l'applicazione del presente Accordo saranno risolte d'in Art. 28 1. È istituita una Commissione Mista, composta da rappresentanti delle Autorità competenti Art. 29 La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che n Art. 30 1. I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di Art. 31 1. Il presente Accordo sarà soggetto a ratifica da parte dei due Paesi contraenti ed entre Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360