Convenzione
Art. 6
6 / 23Parti di ricambio per riparazioni
In vigore dal 16 set 1997
Parti di ricambio per riparazioni
1. Se l'Accordo di utilizzazione in comune prevede la creazione di un fondo comune di parti di ricambio individuabili da utilizzare per le riparazioni dei contenitori appartenenti al "Pool", le norme degli (paragrafi 1, 2 e 3 b) della presente Convenzione sono applicabili mutatis mutandis a tali parti di ricambio.
2. Se l'Accordo di utilizzazione in comune non prevede la creazione di un fondo comune di parti di ricambio per le riparazioni dei contenitori appartenenti al "Pool", tali parti di ricambio potranno essere ammesse in franchigia temporanea di dazi ed imposizioni all'importazione, senza applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione di carattere economico, e senza che sia richiesta la produzione di documenti doganali al momento della loro importazione e riesportazione, o la costituzione di una garanzia.
Qualora le norme del capoverso precedente non possano essere applicate, in luogo di un documento doganale e di una garanzia il beneficiario dell'ammissione temporanea può essere tenuto ad impegnarsi per iscritto:
a) a fornire alle autorità doganali un elenco di parti di ricambio
assieme ad un impegno di riesportazione; e
b) a pagare i dazi e le imposizioni all'importazione che potrebbero essere richiesti in caso di non conformità alle condizioni prescritte per l'ammissione temporanea.
Le parti di ricambio la cui ammissione temporanea è stata autorizzata ma che non sono state utilizzate per riparazioni, dovranno essere riesportate entro i sei mesi successivi alla data d'importazione. Detto periodo potrà tuttavia essere prorogato dalle autorità doganali competenti.
3. Le parti di ricambio non riesportate potranno essere, in conformità alla regolamentazione del paese interessato e secondo quanto eventualmente autorizzato dalle autorità doganali di detto paese:
a) sottoposte ai dazi ed alle imposizioni all'importazione dovuti alla data in cui le parti di ricambio sono presentate, a seconda delle condizioni in cui si trovano;
b) lasciate, senza alcun onere, alle autorità competenti di questo
paese; oppure
c) distrutte a spese delle Parti interessate e sotto un controllo ufficiale.
Storico versioni
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