Convenzione
Art. 4
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In vigore dal 16 set 1997
Agevolazioni
Ciascuna Parte Contraente concede ai contenitori di cui all' della presente Convenzione l'ammissione in franchigia di dazi ed imposizioni all'importazione, senza divieti o restrizioni all'importazione di natura economica, nè limiti d'uso nel traffico interno e senza esigere all'atto della loro importazione ed esportazione, la produzione di documenti doganali o la costituzione di una garanzia, a patto che le condizioni enunciate all' della presente Convenzione siano rispettate.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-4