Art. 23 · Registrazione e testi autentici
Convenzione

Art. 23

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Registrazione e testi autentici

In vigore dal 16 set 1997
Registrazione e testi autentici In conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Ginevra, il 21 gennaio 1994, in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, i sei testi facenti ugualmente fede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-23