Convenzione
Art. 21
21 / 23Procedura di emendamento
In vigore dal 16 set 1997
Procedura di emendamento
1. Il Comitato può raccomandare emendamenti alla presente Convenzione in conformità con l'.
2. Il testo di ogni emendamento in tal modo raccomandato è comunicato dal depositario a tutte le Parti Contraenti della presente Convenzione, nonché agli altri firmatari.
3. Ogni raccomandazione di emendamento comunicata in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo entra in vigore nei confronti di tutte le Parti Contraenti entro un termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza di un periodo di 18 mesi successivo alla data di comunicazione della raccomandazione di emendamento, se nessuna obiezione a tale raccomandazione di emendamento è stata notificata al depositario da una Parte Contraente durante questo periodo.
4. Se una delle Parti Contraenti ha notificato al depositario un'obiezione alla raccomandazione di emendamento prima della scadenza del termine di 18 mesi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, si considera che l'emendamento non è stato accettato e che non produce effetti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-21