Art. 18 · Cessazione
Convenzione

Art. 18

18 / 23

Cessazione

In vigore dal 16 set 1997
Cessazione Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero di Parti Contraenti è ridotto a meno di cinque per un qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà dal produrre i suoi effetti a decorrere dalla fine di detto periodo di 12 mesi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommerà a quella dei suoi Stati Membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-18