Convenzione
Art. 18
18 / 23Cessazione
In vigore dal 16 set 1997
Cessazione
Se, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, il numero di Parti Contraenti è ridotto a meno di cinque per un qualsiasi periodo di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cesserà dal produrre i suoi effetti a decorrere dalla fine di detto periodo di 12 mesi. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la presenza di un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si sommerà a quella dei suoi Stati Membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-18