Art. 11 · Scambio d'informazioni
Convenzione

Art. 11

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Scambio d'informazioni

In vigore dal 16 set 1997
Scambio d'informazioni Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente, su richiesta, e nella misura in cui la loro legislazione lo consente, le informazioni necessarie per l'applicazione delle norme della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-11