Convenzione
Art. 10
10 / 23Infrazioni
In vigore dal 16 set 1997
Infrazioni
1. Ogni infrazione alle norme della presente convenzione espone il trasgressore, sul territorio della Parte Contraente dove l'infrazione è stata commessa, alle misure previste a tal fine dalla legislazione di detta Parte Contraente.
2. Se non è possibile determinare il territorio sul quale una irregolarità è stata commessa, si riterrà che è stata commessa sul territorio della Parte Contraente dove è stata rilevata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-08-28;299#art-c-10