Art. 10 · LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

Art. 10

LEGGE 28 agosto 1997, n. 285

In vigore dal 20 set 1997
(Relazione al Parlamento) 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'.
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