Art. 7 · LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

Art. 7

LEGGE 7 agosto 1997, n. 266

In vigore dal 11 ago 1997
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli , pari a lire 5 miliardi per il 1997, 330 miliardi per il 1998 e 340 miliardi per il 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.
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