Art. 6
LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
In vigore dal 4 ago 2007
Imprenditoria femminile
1. Il fondo di cui all' della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato di lire 10 miliardi per il 1998 e lire 20 miliardi per il 1999 per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 101
.
3. Il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi destinati alle agevolazioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, con un comunicato che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni e domande per ottenere i benefici della medesima legge; ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni e domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-08-07;266#art-6