Art. 21
LEGGE 7 agosto 1997, n. 266
In vigore dal 11 ago 1997
Piccola società cooperativa
1. La piccola società cooperativa, quale forma semplificata di società cooperativa, deve essere composta esclusivamente da persone fisiche in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto soci.
2. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di "piccola società cooperativa". Tale indicazione non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico.
3. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme relative alle società cooperative in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo.
4. Nella piccola società cooperativa, se il potere di amministrazione è attribuito all'assemblea, è necessaria la nomina del presidente, al quale spetta la rappresentanza legale.
5. Alla piccola società cooperativa si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste per la società a responsabilità limitata di cui agli articoli 2488 e seguenti del codice civile.
6. Nella piccola società cooperativa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
7. Ricorrendo i requisiti previsti dalla legge; la piccola società cooperativa deve deliberare la propria trasformazione in società cooperativa. La piccola società cooperativa può trasformarsi esclusivamente in società cooperativa.
8. Alla trasformazione e alla fusione della piccola società cooperativa si applicano gli articoli 2498 e seguenti del codice civile.
Note all':
- Gli articoli 2488 e seguenti del codice civile sono i seguenti:
(Omissis).
"Art. 2488 (Collegio sindacale). - La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo.
È altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis. L'obbligo cessa, se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art. 2489 (Controllo individuale del socio). - Nelle società di cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisone della gestione.
È nullo ogni patto contrario".
Art. 2490 (Libri sociali obbligatori). - Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sulle quote, nonchè le variazioni nelle persone dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490-bis (Contratti con il socio unico). - I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475-bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione.
Art. 2491 (Bilancio). - Il bilancio deve esere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'art. 2435-bis.
Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 (Ripartizione degli utili). - Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali). - Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono esere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435".
- Gli articoli 2498 e seguenti del codice civile sono i seguenti:
"Capo VIII
Della trasformazione, della fusione
e della scissione delle società
Sezione I
Della trasformazione delle società
Art. 2498 (Trasformazione in società aventi personalità giuridica). - La deliberazione di trasformazione di una società in nome collettivo o in accomandita semplice in società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata deve risultare da atto pubblico e contenere le indicazioni prescritte dalla legge per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
Essa deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343 e deve essere iscritta nel registro delle imprese con le forme prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato.
La società acquista personalità giuridica con l'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
Art. 2499 (Responsabilità dei soci ). - La trasformazione di una società non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.
Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
Art. 2500 (Assegnazione di azioni e quote). - Nella trasformazione in società per azioni o in accomandita per azioni di una società di altro tipo ciascun socio ha diritto alla assegnazione di un numero di azioni proporzionale al valore della sua quota secondo l'ultimo bilancio approvato.
Nella trasformazione di una società di altro tipo in società a responsabilità limitata l'assegnazione delle quote deve farsi con l'osservanza dell'art. 2474.
Sezione II
Della fusione delle società
Art. 2501 (Forme di fusione). - La fusione di più societa può eseguirsi mediante la costituzione di una società nuova, o mediante l'incorporazione in una società di una o più altre.
La partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali nè a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.
Art. 2501-bis (Progetto di fusione). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione redigono un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare:
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione;
2) l'atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonchè l'eventuale conguaglio in denaro;
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili;
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
Il conguaglio in denaro indicato nel numero 3) del comma precedente non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione.
Se alla fusione partecipano società regolate dai capi V, VI e VII, il progetto di fusione è altresì pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno un mese prima della data fissata per la deliberazione; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) del primo comma e la menzione dell'avvenuta iscrizione del progetto nel registro delle imprese a norma del precedente comma.
Art. 2501 -ter (Situazione patrimoniale). - Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre quattro mesi dal giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società.
La situazione patrimoniale è redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio.
La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
Art. 2501-quater (Relazione degli amministratori).
- Gli amministratori delle società partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.
Art. 2501 - quinquies (Relazione degli esperti). - Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:
a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
b) le eventuali difficoltà di valutazione.
La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le società partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.
Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
La relazione, quanto alle società quotate in borsa, è redatta da societa di revisione.
Art. 2501 - sexies (Deposito di atti). - Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono l'assemblea e finchè la fusione sia deliberata:
1) il progetto di fusione con le relazioni degli amministratori indicate nell'art. 250l -quater e le relazioni degli esperti indicate nell'art. 250l - quinquies;
2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e l'eventuale relazione di certificazione;
3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'art. 2501 -ter.
I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.
Art. 2502 (Deliberazione di fusione). - La fusione deve essere deliberata da ciascuna delle società che vi partecipano mediante l'approvazione del relativo progetto.
Art. 2502 -bis (Deposito e iscrizione della deliberazione di fusione). - La deliberazione di fusione delle società previste nei capi V, VI e VII deve essere depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies, a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicata altresì per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.
La deliberazione di fusione delle società previste nei capi III e IV deve essere depositata per l'iscrizione nell'ufficio del registro delle imprese, insieme con i documenti indicati nell'art. 2501 - sexies; il deposito va effettuato a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 se la società risultante dalla fusione o quella incorporante è regolata dai capi V, VI e VII.
Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito.
Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione.
Il tribunale, nonostante l'opposizione può disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.
Art. 2503-bis (Obbligazioni). - I possessori di obbligazioni possono fare opposizione a norma dell'art. 2503, salvo che la fusione sia approvata dall'assemblea degli obbligazionisti.
Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere data facoltà, mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno tre mesi prima della pubblicazione del progetto di fusione, di esercitare il diritto di conversione nel termine di un mese dalla pubblicazione dell'avviso.
Ai possessori di obbligazioni convertibili che non abbiano esercitato la facoltà di conversione devono essere assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione, salvo che la modificazione dei loro diritti sia stata approvata dall'assemblea prevista dall'art. 2415.
Art. 2504 (Atto di fusione). - La fusione deve essere fatta per atto pubblico.
L'atto di fusione deve essere depositato in ogni caso per l'iscrizione, a cura del notaio o degli amministratori della società risultante dalla fusione o di quella incorporante, entro trenta giorni, nell'ufficio del registro delle imprese dei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risulta o della società incorporante.
Il deposito relativo alla società risultante dalla fusione o di quella incorporante non può procedere quelli relativi alle altre società partecipanti alla fusione.
Se una delle società partecipanti alla fusione ovvero la società risultante dalla fusione o quella incorporante è una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, l'atto di fusione deve essere altresì pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'art. 2501 -bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese.
Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte.
La fusione ha effetto quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504.
Nella fusione mediante incorporazione può tuttavia essere stabilita una data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501 -bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori .
Art. 2504-ter (Divieto di assegnazione di azioni o quote). - La società che risulta dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti alla fusione possedute, anche per il tramite di società fiduciarie o di interposta persona, dalle società medesime.
La società incorporante non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società incorporate possedute, anche per il tramite di società fiduciaria o di interposta persona, dalle incorporate medesime o dalla società incorporante.
Art. 2504-quater (Invalidità della fusione). - Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.
Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione.
Art. 2504-quinquies (Incorporazione di società interamente possedute). - Alla fusione per incorporazione di una società in un'altra che possiede tutte le azioni o le quote della prima non si applicano le disposizioni dell'art. 2501-bis, primo comma, numeri 3), 4), 5), e degli art. 2501-quater e 2501 - quinquies.
Art. 2504-sexi es (Effetti della pubblicazione degli atti del procedimento di fusione nella Gazzetta Ufficiale). - Alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana disposta dagli articoli 2501-bis, 2502 -bis e 2504 si applicano per la disciplina degli effetti le disposizioni dettate dall'art. 2457 - ter ".
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