Art. 2 · LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

Art. 2

LEGGE 31 luglio 1997, n. 261

In vigore dal 22 ago 1997
1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto- legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui all', ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1997. Note all': - Il testo del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, recante "norme per gli aiuti alla costruzione navale", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Comunità europee, parte prima, n. 93 del 2 dicembre 1996. - Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 355 del 30 dicembre 1995.
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