Art. 16 · LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

Art. 16

LEGGE 22 luglio 1997, n. 276

In vigore dal 20 ago 1997
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: Flick
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