Art. 1 · LEGGE 16 luglio 1997, n. 230

Art. 1

LEGGE 16 luglio 1997, n. 230

In vigore dal 5 ago 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Soppressione del Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali, di seguito denominato "Fondo", istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, è soppresso. 2. Con effetto dalla data di cui al comma 1 resta confermata l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, degli spedizionieri doganali assunti con contratto di lavoro subordinato dal 1 gennaio 1998. 3. Con effetto dalla data di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: a) gli spedizionieri doganali non vincolati da rapporto di impiego già iscritti al Fondo alla data di soppressione del medesimo; b) gli spedizionieri doganali iscritti nell'albo nazionale successivamente alla data di soppressione del Fondo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all': - La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, reca: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri doganali". - Il testo dell', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), è il seguente: "26. A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività".
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