Art. 4 · LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

Art. 4

LEGGE 8 luglio 1997, n. 213

In vigore dal 15 lug 1997
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pinto, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Flick
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