Art. 1
In vigore dal 25 lug 1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro, con cinque allegati, un protocollo e atto finale, fatto a Lussemburgo il 22 aprile 1996.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-07-01;232#art-rd-1